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Distacco non genuino: accertamento del rapporto in capo all’utilizzatrice. La sostanza prevale sulla forma.


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Con la sentenza n. 2639 del 09.09.2025, la Corte d’Appello di Roma tratta specificamente la tematica, ormai ricorrente, dell’utilizzo dell’istituto del distacco, in assenza dei presupposti delineati dalla normativa di riferimento (ex art. 30 D. Lgs. 276/2003) analizzando, in particolare, il difetto del requisito dell’interesse della distaccante all’invio presso altro soggetto (c.d. distaccataria) di parte del proprio personale.

Nel caso di specie, viene esaminato l’utilizzo improprio dell’istituto del distacco da parte di un istituto di credito, già condannato dal Tribunale di Roma (sentenza n. 9923/2021) a riconoscere l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con i propri manutentori – poiché gli appalti nell’ambito dei quali avevano operato, erano stati dichiarati illeciti – ha proceduto all’assunzione dei lavoratori, ma contestualmente li ha collocati in distacco presso la stessa società appaltatrice già ritenuta intermediaria illecita.

Distacco dei lavoratori , quali regole seguire ? 

In tal modo, i lavoratori hanno continuato a operare esattamente come prima: all’interno dei locali della banca, alle dipendenze sostanziali di quest’ultima, ma formalmente distaccati. La Corte d’Appello ha qualificato l’utilizzo del distacco come elusivo, in quanto privo di legittimazione, confermando la pronuncia di primo grado e ordinando la reintegra effettiva dei lavoratori presso la distaccante (anziché l’utilizzatrice) per le ragioni di cui infra.

La pronuncia brevemente richiamata opera di fatto un vaglio di genuinità del distacco impugnato, valutando la genuina sussistenza dei requisiti dell’istituto dedotti all’art. 30 del D. Lgs. 276/2003, ovvero: (i) la temporaneità del distacco, con indicazione dell’attività di cui si richiede lo svolgimento presso la distaccataria, (ii) la conservazione del potere direttivo in capo al distaccante e (iii) l’interesse (anche non di carattere economico) del datore di lavoro distaccante a che il lavoratore presti la propria opera presso il soggetto distaccatario.

La carenza di uno o più dei presupposti di cui sopra determina l’assimilazione del distacco ad una forma di interposizione vietata di manodopera con ogni conseguenza sul piano sanzionatorio (fiscale e previdenziale) e, del pari, la legittimazione del lavoratore ad agire per il riconoscimento delle tutele di cui all’art. 30 comma 4 bis D. Lgs. 276/2003.

Nel caso di specie, i giudici della Corte d’Appello avevano rilevato che nella comunicazione di distacco trasmessa ai lavoratori – e dagli stessi impugnata – non vi fosse indicazione alcuna delle ragioni poste a base della determinazione, né tanto meno fosse possibile evincere indicazione dell’interesse della distaccante (che, a titolo esemplificativo, può essere di natura organizzativa, non economica oppure correlato all’incremento della polivalenza professionale individuale del lavoratore).

Particolarmente significativo è il rigetto del motivo di appello con cui l’istituto bancario distaccante invocava l’applicazione dell’art. 30, comma 4-bis, D.Lgs. n. 276/2003. Tale disposizione prevede che, in caso di distacco non genuino, il lavoratore possa chiedere la costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto utilizzatore. La Corte ha chiarito che tale norma non poteva essere applicata al caso di specie e, in particolare, che non avrebbe avuto senso costituire un rapporto con la società “distaccataria”, poiché l’utilizzatore reale – da decenni – era già stato individuato nella banca stessa e, peraltro, la sussistenza del rapporto di lavoro alle dipendenze della medesima era già stato accertato in via giudiziale.

Sulla scorta di tali presupposti, analizzata la fattispecie nel suo complesso, la Corte d’Appello di Roma determinava l’illegittimità e la nullità della disposizione di distacco in quanto non motivato da genuino interesse del datore di lavoro distaccante e, pertanto, utilizzato soltanto in via strumentale e, per l’effetto, disponeva ordine di reintegro dei lavoratori presso il datore di lavoro che li aveva effettivamente utilizzati. 

a cura di  Anna Ayoub Associate del dipartimento Labour Law di WST Law & Tax