Con l’ordinanza n. 1907 del 28.01.2026, la Cassazione afferma che, generalmente, l’indennità di trasferta spetta in tutti i casi in cui il dipendente sia inviato temporaneamente a lavorare fuori dal Comune sede di assunzione, a prescindere dalle ragioni sottese a tale invio.
Il fatto affrontato
La Corte d’Appello rigetta l’opposizione presentata dalla società avverso il decreto ingiuntivo emesso su ricorso del dipendente per il pagamento dell’indennità di trasferta nel periodo compreso tra il 23.11.2013 ed il 07.07.2015.
Avverso detta pronuncia ricorre per cassazione l’azienda, deducendo che l’assegnazione del lavoratore ad altra sede era motivata esclusivamente dalla necessità di trovare una collocazione compatibile con le limitazioni derivanti dal suo stato di salute a seguito dell’inidoneità alla mansione di originaria adibizione.
L’ordinanza
La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva che, ai fini del riconoscimento dell’indennità di trasferta, sono irrilevanti le ragioni sottese ad una tale determinazione aziendale.
Quindi, continua la sentenza, detta indennità spetta anche quando l’invio in trasferta avvenga in adempimento dell’obbligo di assegnare al dipendente, divenuto inidoneo alle originarie mansioni, compiti compatibili con la residua capacità lavorativa.
Invero, per i Giudici di legittimità, in tale circostanza il ricorrere di esigenze di servizio deve ritenersi immanente alla scelta organizzativa e logicamente necessitato dall’esistenza, nell’organico aziendale e nel concreto assetto produttivo, di quella determinata postazione di lavoro, anche ove appositamente creata o rimodulata per risultare compatibile con le limitazioni derivanti dai problemi di salute del dipendente.
Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso della società datrice, confermando la debenza della somma ingiunta.
A cura di WST
