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Cassazione: chi risponde dell’infortunio occorso durante il distacco?


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Con l’ordinanza n. 1633 del 25.01.2026, la Cassazione afferma che, in caso di distacco, gli obblighi prevenzionistici relativi alla fase esecutiva del lavoro sono attribuiti al distaccatario.

Il fatto affrontato

Il lavoratore, a seguito dell’infortunio occorsogli durante un periodo in cui era distaccato presso una diversa società, ricorre giudizialmente, sia nei confronti della distaccante che della distaccataria, al fine di ottenere il relativo risarcimento.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, ritenendo sussistente la colpevolezza della sola distaccataria.

L’ordinanza

La Cassazione rileva preliminarmente che, nell'ipotesi di distacco del lavoratore, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l'obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato.

Secondo i Giudici di legittimità, inoltre, un ulteriore onere gravante sul datore distaccante è quello di assicurarsi, prima del distacco, che le condizioni di sicurezza siano garantite.

In altre parole, continua la sentenza, il datore di lavoro distaccante mantiene la c.d. posizione di garanzia, ma solo fino all'avvio effettivo del distacco.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso, confermando la colpevolezza della società distaccataria.

A cura di WST