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Tribunale di Vicenza: la residenza del lavoratore in smart-working non vale ai fini della competenza territoriale per il giudizio


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Con la sentenza n. 315 del 05.06.2025, il Tribunale di Vicenza afferma che la residenza del lavoratore che svolge la prestazione in smart-working non è un elemento che può essere valorizzato al fine della determinazione della competenza territoriale in caso di instaurazione di un giudizio.

Il fatto affrontato

Il lavoratore, avente mansioni di commerciale esterno, impugna giudizialmente il licenziamento irrogatogli, incardinando il procedimento presso il foro competente rispetto alla propria abitazione ove svolgeva l’attività in regime di smart-working.
Nel costituirsi in giudizio, la società datrice eccepisce l’incompetenza territoriale del giudice adito.

La sentenza

Il Tribunale rileva che, ai fini della individuazione della competenza territoriale in caso di prestazione resa in smart-working, il criterio della residenza ove il dipendente svolge la propria attività non può sempre essere preso in considerazione.

In particolare, continua la sentenza, ciò avviene quando l'attività lavorativa possa essere fungibilmente espletata in un luogo qualunque, senza che emerga l'esistenza di alcun collegamento oggettivo o soggettivo che caratterizzi in qualche modo l’abitazione quale dipendenza aziendale.

In tali ipotesi, secondo il Giudice, residuando unicamente i criteri del luogo di conclusione del contratto oppure della sede di adibizione del lavoratore.

Su tali presupposti, il Tribunale di Vicenza - non ritenendo ravvisabili elementi da cui evincere che presso l'abitazione del ricorrente fosse stabilmente organizzata e svolta una porzione fondamentale della sua prestazione, tali da ancorare l'attività a quel luogo in modo sufficientemente solido - accoglie l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla società.

A cura di WST