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Tribunale di Roma: quali conseguenze in caso di violazione del patto di stabilità da parte dell’apprendista?


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Con la sentenza n. 1646 del 09.02.2024, il Tribunale di Roma afferma che è legittima la previsione di una penale in caso di mancato rispetto del patto di stabilità da parte dell’apprendista, avendo il datore sostenuto un reale costo finalizzato alla formazione del lavoratore per poter beneficiare per un periodo di tempo minimo, ritenuto congruo, del bagaglio di conoscenze acquisito dal dipendente.

Il fatto affrontato

La società, a seguito delle dimissioni volontarie rassegnate dal dipendente in regime di apprendistato professionalizzante, ricorre giudizialmente nei confronti dello stesso al fine di vedersi restituite le somme relative ai 125 giorni di formazione impartitagli.
Nel costituirsi in giudizio, il lavoratore deduce l’illegittimità della clausola di durata minima garantita del rapporto (inserita nel proprio contratto) e la relativa trattenuta dalla stessa prevista (pari alla retribuzione corrisposta per ogni giornata di formazione erogata fino al momento del recesso).

La sentenza

Il Tribunale di Roma rileva, preliminarmente, che - ferma la disciplina contrattuale delle condizioni del contratto di apprendistato fissate dal legislatore - nessun limite è posto dall'ordinamento alla autonomia privata relativamente alla facoltà di recesso dal rapporto di lavoro subordinato attribuita al lavoratore.

Ne consegue, secondo il Giudice, la legittimità di un patto di stabilità, correlato ad un diritto potestativo disponibile, per cui il datore che lamenti il mancato rispetto del periodo minimo di durata del rapporto può chiedere al lavoratore il risarcimento del danno.

Per la sentenza, in particolare, è meritevole l'interesse del datore rispetto a tale clausola, a fronte del dispendio economico sopportato dalla azienda per la formazione di un proprio dipendente al fine di destinarlo allo svolgimento di determinate mansioni.

Su tali presupposti, il Tribunale di Roma accoglie il ricorso della società e condanna il dipendente a rifondere alla stessa la somma investita per la sua formazione.

A cura di WST