Con la sentenza dell’11.07.2025, il Tribunale di Ragusa afferma che giustifica la sanzione espulsiva la condotta del dipendente che svolge la propria prestazione in regime di smart-working senza aver sottoscritto il relativo accordo ed ottenuto la previa autorizzazione datoriale.
Il fatto affrontato
Il dipendente impugna giudizialmente il licenziamento irrogatogli per aver svolto, nel periodo compreso tra il 19 aprile ed il 5 Novembre 2023, la propria attività da casa in regime di lavoro agile, in assenza della preventiva autorizzazione da parte della società datrice.
La sentenza
Il Tribunale di Ragusa rileva, preliminarmente, che lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile non costituisce un diritto pieno del lavoratore, risultando esso comunque subordinato all'autorizzazione della parte datoriale ed alla sottoscrizione di uno specifico accordo nel contesto del quale vengano dettagliatamente descritti gli aspetti rilevanti della prestazione stessa.
Per la sentenza, dunque, neanche il lavoratore eventualmente in possesso dei requisiti idonei a consentire l'accesso preferenziale allo smart-working può, in maniera del tutto autonoma, decidere se e quando rendere la propria attività lavorativa in non meglio precisati locali diversi dalla sede aziendale.
Secondo il Giudice, infatti, è fatto obbligo al dipendente interessato - anche laddove il CCNL applicato al rapporto nulla preveda al riguardo - di attivarsi al fine di ottenere la redazione e sottoscrizione dell'accordo, con assoluto divieto (nelle more dell'iter in tal modo attivato) di svolgere attività lavorativa secondo una modalità agile del tutto autonomamente ed arbitrariamente stabilita.
Su tali presupposti, il Tribunale rigetta il ricorso del dipendente, confermando la legittimità del recesso irrogatogli.
A cura di WST