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Tribunale di Perugia: quando il contratto di rete sfocia nella somministrazione irregolare?


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Con la sentenza n. 378 del 16.10.2024, il Tribunale di Perugia afferma che, laddove una delle società aderenti al contratto di rete non sia una reale impresa, si integra la fattispecie della somministrazione di manodopera irregolare.

Il fatto affrontato

La società impugna giudizialmente il verbale di accertamento con cui INPS, INAIL ed ITL avevano contestato l’utilizzo fraudolento dello schema negoziale del distacco per mere prestazioni di lavoro al solo fine di eludere norme inderogabili.
A fondamento della propria difesa, l’azienda deduce la legittimità del suo operato a fronte dell’esistenza di un contratto di rete.

La sentenza

Il Tribunale rileva, preliminarmente, che il legislatore, con il contratto di rete, ha inteso codificare uno strumento negoziale volto ad agevolare le sinergie fra imprese dirette al reciproco sviluppo industriale e commerciale.

Per la sentenza, dunque, presupposto essenziale per una valida adesione ad un contratto di rete è l’esistenza di un’impresa effettiva o, quanto meno, di un programma d’impresa.

Secondo il Giudice, laddove difetti quest’ultimo requisito, viene meno il contratto di rete e la fattispecie deve essere necessariamente riqualificata come somministrazione di manodopera avvenuta in violazione delle norme di legge.

Su tali presupposti, il Tribunale di Perugia rigetta il ricorso della società confermando la piena legittimità delle statuizioni contenute nell’impugnato verbale di accertamento.

A cura di WST