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Tribunale di Milano: contratto a termine, per l’esercizio del diritto di precedenza il CCNL prevale sulla legge


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Con la sentenza n. 1063 del 16.04.2025, il Tribunale di Milano afferma che, con riferimento all’esercizio di precedenza nelle assunzioni da parte dei lavoratori a termine, la disciplina prevista dal contratto collettivo di riferimento prevale rispetto a quella dettata dalla legge.

Il fatto affrontato

La lavoratrice, deducendo di aver svolto attività di lavoro subordinato in forza di contratto a termine della durata di sei mesi e di aver esercitato nei termini il relativo diritto di opzione, ricorre giudizialmente al fine di veder accertato il suo diritto alla riassunzione.
A fondamento della predetta domanda, la medesima deduce che la società convenuta, successivamente alla cessazione del rapporto, aveva proceduto all'assunzione di altri dipendenti per mansioni analoghe.

La sentenza

Il Tribunale di Milano rileva, preliminarmente, che l'art. 24, comma 1, D.Lgs. 81/20215, prevede che: "salvo diversa disposizione dei contratti collettivi, il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine".

Secondo il Giudice, il testo della norma prevede la possibilità di deroga della disciplina, anche in senso peggiorativo per i dipendenti, ad opera della contrattazione collettiva.

Ciò, continua la sentenza, è quello che è accaduto nel caso di specie, ove il CCNL di riferimento prevede il diritto di precedenza solo in favore dei lavoratori che abbiano prestato la loro attività nell'esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato per un periodo superiore a 12 mesi.

Su tali presupposti, il Tribunale rigetta il ricorso della dipendente.

A cura di WST