Con la sentenza n. 496 del 04.04.2025, il Tribunale di Firenze afferma che l’onere della prova circa il reale svolgimento dell’attività formativa, nell’ambito del contratto di apprendistato, incombe unicamente su parte datoriale.
Il fatto affrontato
Il lavoratore ricorre giudizialmente al fine di chiedere la nullità del contratto di apprendistato professionalizzante sottoscritto con la società, deducendo di non avere mai ricevuto la prescritta formazione teorico-pratica né di essere mai stato realmente affiancato da un tutor.
La sentenza
Il Tribunale di Firenze rileva, preliminarmente, che quello di apprendistato è un contratto a causa mista con finalità formative che non può essere stipulato al solo scopo di far svolgere le mansioni tipiche del profilo professionale, dovendo prevedere al contempo un'attività di insegnamento da parte del datore.
Per il Giudice, l'inadempimento degli obblighi di formazione – ove sia di obiettiva rilevanza – ne determina la trasformazione, fin dall'inizio, in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Per la sentenza, in caso di contestazione in ordine all'effettività dell'attività di formazione, incombe sul datore l'onere di provare il requisito essenziale dell'apprendistato, cioè l'insegnamento professionale impartito al lavoratore apprendista, allo scopo di farlo diventare qualificato.
Ritenendo assolto detto onere da parte dell’azienda, il Tribunale di Firenze rigetta il ricorso presentato dal lavoratore.
A cura di WST