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Tribunale di Busto Arsizio: la mancata concessione dello smart-working al lavoratore fragile integra una discriminazione?


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Con la sentenza del 07.01.2026, il Tribunale di Busto Arsizio afferma che deve essere considerata discriminatoria la condotta datoriale di mancata concessione del lavoro agile al dipendente con patologia oncologica.

Il fatto affrontato

La dipendente, affetta da patologia oncologica, ricorre giudizialmente al fine di chiedere alla società datrice il risarcimento del danno per non essere stata adibita al lavoratore da remoto.

La sentenza

Il Tribunale rileva che deve ritenersi fragile quel lavoratore che corre un rischio maggiore di accumulare giorni di assenza per malattia, in quanto esposto al rischio ulteriore di una patologia collegata alla sua condizione di fragilità.

Per la sentenza, proprio a fronte di detta circostanza, deve ritenersi legittima la richiesta del dipendente fragile di ottenere il lavoro da remoto.

Secondo il Giudice, la mancata concessione del lavoro agile integra una condotta discriminatoria della società, come tale foriera di un danno risarcibile in capo al prestatore.

Su tali presupposti, il Tribunale accoglie la domanda della dipendente, riconoscendole un risarcimento di € 20.000.

A cura di WST