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Smart working , verso un progressivo ritorno alle regole ordinarie


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La Legge di Bilancio 2023 ( Legge 29 dicembre 2022, n. 197 in G.U. n. 303/2022) ha stabilito che fino al 31 marzo 2023 nei confronti dei lavoratori c.d. “fragili” , individuati ai sensi del decreto interministeriale 4 febbraio 2022 , il datore di lavoro sia tenuto ad assicurare lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento.

La nuova disposizione restringe progressivamente la platea degli aventi diritto allo smart working. Il Decreto interministeriale individua come fragili i lavoratori affetti da una serie di patologie a scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità nel quale non sono più ricompresi immunodepressi, pazienti oncologici e lavoratori affetta da disabilità grave, come previsto in origine dal Decreto Cura Italia. Il diritto allo smart working viene ulteriormente circoscritto con l’esclusione dei genitori di figli under 14. 

L’attribuzione del diritto soggettivo al lavoro agile porta ad escludere la necessità della stipula di un accordo individuale, se sottoscritto questo risulterà derogabile. 

Per il resto dei lavoratori, dal 1° gennaio 2023,  il ricorso al lavoro agile torna una scelta condivisa tra le parti, subordinata alla stipula di un accordo individuale, nel rispetto di tutti i requisiti previsti dall’ art. 19 della Legge n. 81/2017 e del Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile del 7 dicembre 2021. Tra i requisiti sono richiesti :

  1. la durata, che può essere a tempo determinato ovvero indeterminato;
  2. l’alternanza tra i periodi di lavoro all’interno e all’esterno dei locali aziendali;
  3. i luoghi eventualmente esclusi per lo svolgimento della prestazione lavorativa esterna ai locali aziendali;
  4. gli aspetti relativi all’esecuzione della prestazione lavorativa svolta al di fuori dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro e alle condotte che possono dar luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari nel rispetto della disciplina prevista nei contratti collettivi;
  5. gli strumenti di lavoro utilizzati dal lavoratore;
  6. i tempi di riposo del lavoratore e le misure tecniche e/o organizzative necessarie ad assicurare la disconnessione;
  7. le forme e le modalità di controllo della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, nel rispetto della L. n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori) e s.m.i. e della normativa in materia di protezione dei dati personali;
  8. l’attività formativa eventualmente necessaria per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile;
  9. le forme e le modalità di esercizio dei diritti sindacali.

Restano poi alcune previsioni di favore, contenute nell’art. 18 del Legge n. 81/2017, che attribuiscono una priorità nell’accesso alle richieste formulate dalle lavoratrici e dai lavoratori con figli fino a 12 anni di età o senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilità ai sensi della legge 104 o dai lavoratori con disabilità grave. 

Il Decreto 30 giungo 2022 , n. 105 ( cd. DL Equilibrio ) ha introdotto nel nostro ordinamento anche il principio di non discriminazione per “la lavoratrice o il lavoratore che richiede di fruire del lavoro agile “. Quest’ ultimo – si legge nella norma – “ non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro. Qualunque misura adottata in violazione del precedente periodo è da considerarsi ritorsiva o discriminatoria e, pertanto, nulla“

COMUNICAZIONI DI LAVORO AGILE : 

Rispetto alla disciplina previgente alla pandemia, sono state invece semplificate le modalità di trasmissione delle comunicazioni. Con specifico riguardo ai lavoratori fragili, vige ancora un regime semplificato che ha portato il Ministero del Lavoro, alla fine di dicembre, ha precisare che fino al 31 gennaio 2023 le comunicazioni obbligatorie di lavoro agile relative ai soggetti fragili, la cui durata comunque non ecceda il 31 marzo 2023, dovranno essere trasmesse mediante l'applicativo disponibile al sito servizi.lavoro.gov.it, nominato "Smart working semplificato". ( comunicato MLPS del 3 gennaio 2023

Viceversa, per le eventuali comunicazioni relative ai lavoratori fragili aventi per oggetto il periodo di lavoro agile dal 01.02.2023 al 31.03.2023 dovrà essere utilizzata la procedura ordinaria sull'applicativo disponibile sempre al sito servizi.lavoro.gov.it, denominato però "Lavoro agile", applicativo valido anche per le restanti categorie di lavoratori soggetti alla procedura ordinaria. 

Con riferimento al termine di invio della comunicazione di smart working il Ministero ha chiarito che i datori di lavoro devono inviare la comunicazione di inizio periodo della prestazione in modalità agile o di proroga entro 5 giorni successivi, rispettivamente, dall’inizio della prestazione in modalità agile o dall’ultimo giorno comunicato prima dell’estensione del periodo (es. un periodo con inizio il 10 gennaio 2023 deve essere comunicato entro il 15 gennaio dello stesso anno, la proroga di un periodo precedentemente limitato al 31 marzo 2023 deve essere comunicato entro il 5 aprile dello stesso anno).