Con la Legge 22 maggio 2017, n. 81, il legislatore ha introdotto nell’ordinamento specifiche disposizione in tema di lavoro agile (o smart working).
Il lavoro agile consiste in una particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, stabilita tramite un accordo concluso direttamente tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro ( da qui l’accezione più ampia smart working ) , con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa.
Nel lavoro agile la prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva (art. 18 L. n. 81/2015).
Anche se la norma non fa riferimento alla necessità di un intervento della contrattazione collettiva per l’attuazione delle nuove disposizioni, essa è spesso intervenuta nel disciplinare tale istituto.
Qui di seguito uno schema con la raccolta di accordi conclusi in alcune delle realtà aziendali di maggior rilievo e l’analisi delle relative disposizioni contrattuali in tema di lavoro agile.