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INL – Parere n. 8120 del 17.09.2019 : Deroga assistita solo con causale


contratto in deroga assistita
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Con il parere n. 8120 del 17.09.2019, la Direzione Centrale Affari legali e Contezioso dell’ Ispettorato Nazionale del Lavoro ( INL ) fornisce il proprio parere riguardo la possibilità, prevista dal art. 19, comma 3°, del D.Lgs. 81/2015, di stipulare un ulteriore contratto a termine, oltre i limiti di durata massima in “ deroga assistita “ presso gli uffici territoriali INL, nelle ipotesi in cui il nuovo contratto non indichi le causali ( art. 19, comma 1, del D.Lgs. 81/2015 ) o non sia rispettoso del termine dilatatorio ( cd. “ stop & go “ - art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015).

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In conformità con l’indirizzo espresso in precedenti atti di prassi, dapprima con le circ. n. 13 del 2.05.2.018 e circ. n.17 del 31.10.2018 del Ministero del Lavoro e successivamente dall’ Ispettorato con la nota n. 1214 del 7.02.2019, la Direzione Affari Legali e Contenzioso conferma l’orientamento del proprio ufficio territoriale in tema di contratto " in deroga assistita ", affermando l’inammissibilità del ricorso alla procedura laddove la causale manchi del tutto. L’Ispettorato ricorda che allo stesso modo non è possibile procedere alla stipula assistita se si tenta di stipulare l’ulteriore contratto in violazione dei termini dilatatori di cui al secondo comma dell’art. 21.

In caso di violazione di norme imperative come quelle che su causali e stop & go, è prevista la trasformazione in contratto a tempo indeterminato.

Fonte: INL – Parere n. 8120 del 17.09.2019