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INL – Nota n. 8120 del 17.09.2019 : Deroga Assistita - Causali e Stop&Go


contratto in deroga assistita
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Con la Nota n. 8120 del 17.09.2019 , la Direzione Generale affari legali dell’ Ispettorato del Lavoro ( INL ) torna a trattare del contratto a termine “ in deroga assistita “ stipulato presso i propri Uffici territoriali ( art. 19, comma 3, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 ). Sull’argomento l’Autorità vigilante era già intervenuta con la precedente nota n. 1214 del 7.02.2019.

Sull'argomento leggi anche: Decreto Dignità: il contratto a termine “in deroga assistita” presso l’Ispettorato

In quest’occasione l'INL fornisce chiarimenti in merito ai requisiti del contratto a termine da stipulare “ in deroga assistita “. La nota n. 8120 del 17.09.2019 precisa che l’istituto consente il superamento dei limiti di durata consentiti dalla legge o dalla contrattazione, ma non può porsi in contrasto con norme imperative come quelle che prevedono l’indicazione delle causali oppure i termini dilatatori dello stop & go tra contratti.

A tal proposito, è bene ricordare che il Ministero del Lavoro con la circ. n. 17 del 31.10.2018 si era già espresso sulla necessità delle causali per il contratto “ in deroga assistita “, avendo evidenziato come il contratto assistito non rappresenta una proroga ma un nuovo contratto, distinto dal precedente, la cui durata massima è fissata a 12 mesi. Trattandosi dunque di un rinnovo, è evidentemente necessaria l’indicazione delle causali.

L’Ispettorato ha poi ulteriormente specificato come il proprio intervento “non comporti effetti “certificativi” in ordine alla effettiva sussistenza della causale, limitandosi alla verifica della completezza e correttezza formale del contenuto del contratto ed alla genuinità del consenso del lavoratore alla sottoscrizione dello stesso, tuttavia non appare ammissibile il ricorso alla procedura laddove la causale manchi…”.

Fonte: INL - Nota n. 8120 del 17.09.2019