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INL – Nota n. 1214 del 7.02.2019 : Durata del contratto a termine - deroga assistita


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Con la nota n. 1214 del 07.02.2019, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ( INL ) fornisce chiarimenti interpretativi riguardo le modalità applicative dell’art. 19, c. 3, del D.Lgs. n. 81/2015 rubricato “Apposizione del termine e durata massima “ del contratto a termine, così come modificato dalla L. n. 96 del 9 agosto 2018 di conversione del DL n. 87/2018 ( cd. Decreto Dignità ).

Il citato comma 3° recita:

“Fermo quanto disposto al comma 2, un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di dodici mesi, puo' essere stipulato presso la direzione territoriale del lavoro competente per territorio”.

Con la nota n. 1214 del 07.02.2019, l’Ispettorato chiarisce che la possibilità di stipulare un ulteriore contratto a termine “ in deroga assistita “, presso l’ufficio territoriale dell’ INL, trova applicazione sia quando il limite iniziale sia quello previsto dal comma 2° dell’art. 19 ( 24 mesi ), sia quando il limite sia individuato da contratti collettivi nazionali e territoriali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o i contratti aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria ( cfr. art. 19, c. 2°, “ salve diverse disposizioni dei contratti collettivi ” ).

Comma 2°:

“Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, e con l'eccezione delle attivita' stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non puo' superare i ventiquattro mesi”.

L’Ispettorato ( INL ) rammenta poi che resta ferma l’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 19, c. 1, del D.Lgs. n. 81/2015, relative alle causali giustificative dei rinnovi di un contratto a termine:

“....Il contratto puo' avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attivita', ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;

b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attivita' ordinaria.”

Fonte: INL – Nota n. 1214 del 07.02.2019