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Corte d’Appello di Messina: quando si integra la subordinazione nel rapporto giornalistico?


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Con la sentenza n. 35 del 23.01.2023, la Corte d’Appello di Messina afferma che la subordinazione del giornalista non può essere esclusa dal fatto che il medesimo svolga attività ulteriori rispetto a quelle concernenti il servizio di cui risulta responsabile.

Il fatto affrontato

La giornalista, deducendo di aver stipulato un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con la testata, ricorre giudizialmente al fine di sentir accertata la natura subordinata del rapporto e condannata la società al pagamento delle relative differenze retributive.
A fondamento della predetta domanda, la medesima deduce di aver svolto quotidianamente la mansione di redattore sotto le direttive del direttore, pubblicando 4-5 articoli al giorno, gestendo e aggiornando le rubriche e inserendo i comunicati stampa.

La sentenza

La Corte d’Appello di Messina rileva che caratteri fondanti del rapporto di lavoro subordinato del giornalista sono la continuità e la responsabilità del servizio.

Elementi questi che, secondo la sentenza, ricorrono quando il giornalista ha l'incarico di trattare in via continuativa un argomento o un settore di informazione e, a tal fine, mette costantemente a disposizione la propria opera, nell'ambito delle istruzioni ricevute.

Per i Giudici, la subordinazione non è esclusa nemmeno in caso di contemporanea collaborazione con altre testate e, quindi, a maggior ragione, in presenza di attività svolta in settori diversi per la stessa testata.

Su tali presupposti, la Corte di Appello di Messina respinge il ricorso della testata, confermando la condanna della tesa al versamento delle richieste differenze retributive.

A cura di Fieldfisher