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Cassazione: l’agente non può essere responsabile per l’inadempimento del cliente


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Con l’ordinanza n. 1226 del 20.01.2026, la Cassazione afferma che, nell’ambito di un contratto di agenzia, la previsione di un maggiore corrispettivo non rende valido un patto che comporti il rischio dell'insoluto del cliente in carico dell'agente.

Il fatto affrontato

L’agente, a seguito del recesso della società proponente, ricorre giudizialmente al fine di richiedere il pagamento di alcune indennità e la nullità del patto allegato al contratto avente ad oggetto la cessione di merce all’agente stesso in caso di insoluto da parte del cliente finale.
La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, ritenendo sussistente la giusta causa di recesso e legittimo il patto impugnato.

L’ordinanza

La Cassazione rileva che il patto con cui nel contratto di agenzia si trasferisce, in modo generalizzato, il rischio dell'inadempimento del cliente all'agente è nullo per frode alla legge, anche quando sia previsto sotto forma di acquisto e successiva rivendita della merce.

Per la sentenza, infatti, la legge vieta esplicitamente questo tipo di accordi che prevedono una responsabilità generalizzata dell'agente per le obbligazioni assunte dai clienti, posto che l'agente deve essere responsabile per il proprio operato ma non per l'inadempimento dei terzi.

Secondo i Giudici di legittimità, diversamente ragionando si finirebbe per addivenire ad un evidente snaturamento del contratto di agenzia.

Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie sul punto il ricorso dell’agente, cassando con rinvio l’impugnata pronuncia.

A cura di WST