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Cassazione: la discriminazione nei confronti del part-time penalizza le donne


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Con l’ordinanza n. 4313 del 19.02.2024, la Cassazione afferma che una condotta lesiva dei diritti dei lavoratori a tempo parziale penalizza il sesso femminile, essendovi una preponderante presenza di donne nella scelta del lavoro part-time, dettata dal notorio dato sociale del (tuttora) prevalente loro impegno in ambito familiare e assistenziale.

Il fatto affrontato

La lavoratrice ricorre giudizialmente al fine di denunciare il carattere discriminatorio della condotta tenuta da parte datoriale che, nell’ambito di una procedura interna volta al passaggio ad una migliore fascia retributiva, la aveva penalizzata (rispetto ad un collega uomo con contratto full-time) in quanto donna impiegata a tempo parziale.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, ordinando la cessazione del comportamento discriminatorio e condannando il datore al pagamento dell'importo di € 8.466,47 a titolo di maggiori retribuzioni nel frattempo maturate.

L’ordinanza

La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva, preliminarmente, che non può esserci alcun automatismo tra riduzione dell'orario di lavoro e riduzione dell'anzianità di servizio da valutare ai fini delle progressioni economiche.

Per la sentenza, è, piuttosto, necessario andare ad analizzare in concreto (tipo di mansioni, modalità di svolgimento, ecc.) se il rapporto proporzionale tra anzianità riconosciuta e ore di presenza al lavoro abbia un fondamento razionale oppure rappresenti una discriminazione in danno del lavoratore a tempo parziale.

Secondo i Giudici di legittimità, infatti, non è detto che - a parità di anzianità lavorativa - il dipendente full-time abbia acquisito maggiore esperienza di quello part-time, dipendendo tale preparazione da tante variabili e non solo dalla quantità di ore lavorative prestate nel medesimo periodo.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dal datore confermando il carattere discriminatorio della condotta dallo stesso tenuta.

A cura di Fieldfisher