Con l’ordinanza n. 6303 del 10.03.2025, la Cassazione afferma che il lavoratore assunto a tempo determinato ha diritto ad ottenere la tutela prevista in caso di recesso illegittimo qualora il datore, al termine del contratto, non si limiti a comunicare la scadenza dello stesso, ma intimi un vero e proprio licenziamento.
Il fatto affrontato
Il lavoratore impugna giudizialmente il licenziamento irrogatogli alla scadenza del suo contratto a tempo determinato.
La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, ritenendo di non dover analizzare l'invocata illegittimità del recesso stante la sussistenza di un rapporto di lavoro a termine.
L’ordinanza
La Cassazione – nel ribaltare la pronuncia di merito – rileva che, nel caso di scadenza di un contratto di lavoro a termine illegittimamente stipulato e di comunicazione da parte del datore della conseguente disdetta, non trovano applicazione i termini di decadenza previsti per l'impugnazione del recesso.
Ciò, continua la sentenza, in quanto l'azione diretta all'accertamento dell'illegittimità del termine non è qualificabile come impugnazione del licenziamento, ma come azione di nullità parziale del contratto.
Diversamente, secondo i Giudici di legittimità, le norme sulla decadenza dell’impugnazione del recesso, così come quelle inerenti alle tutele in caso di illegittimità della sanzione espulsiva, trovano applicazione qualora il datore di lavoro, anziché limitarsi a comunicare la disdetta per scadenza del termine, abbia intimato un vero e proprio licenziamento.
Non essendosi la sentenza di merito conformata a quest’ultimo principio, la Suprema Corte accoglie il ricorso proposto dal lavoratore.
A cura di WST