Con la sentenza n. 19348 del 15.07.2024, la Cassazione afferma il seguente principio di diritto: “… il lavoratore che abbia prestato un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, in esecuzione di uno o più contratti a termine, può esercitare, manifestando in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro un anno dalla cessazione del rapporto (e quindi anche nel corso della sua vigenza), il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal medesimo entro i successivi dodici mesi dal momento di tale esercizio”.
Il fatto affrontato
La lavoratrice impugna giudizialmente i contratti a termine sottoscritti con la cooperativa datrice, chiedendo – tra le altre cose – l’accertamento del diritto alla precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato operate dalla società in costanza del suo rapporto.
La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, ritenendo non esperibile l’esercizio del diritto di precedenza in costanza del rapporto di lavoro.
La sentenza
La Cassazione - ribaltando quanto stabilito dalla Corte d’Appello - rileva che la legge, da un punto di vista soggettivo, stabilisce che il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato possa essere esercitato dal lavoratore a termine che abbia prestato almeno sei mesi di attività.
In tema di condizioni e termini procedimentali, continua la sentenza, la legge dispone, poi, che il dipendente debba esprimere la sua volontà in tal senso entro sei mesi dalla cessazione del rapporto.
Secondo i Giudici di legittimità, invece, non è previsto, all’interno di questo intervallo di tempo, alcun termine dal quale è possibile esercitare detto diritto che, come tale, è - quindi - esperibile anche in costanza di rapporto.
Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso del dipendente, cassando con rinvio l’impugnata pronuncia.
A cura di WST