Stampa

Tribunale di Perugia: licenziato il lavoratore che si assenta per ferie senza aver ricevuto l’autorizzazione da parte del datore


icona

Con la sentenza n. 169 del 02.04.2025, il Tribunale di Perugia afferma che, laddove il dipendente vada in ferie senza aver ottenuto il previo assenso del datore, la relativa assenza deve essere considerata arbitraria, configurando, come tale, un inadempimento disciplinare.

Il fatto affrontato

Il dipendente impugna giudizialmente il licenziamento per giusta causa irrogatogli per essersi assentato dal lavoro dal 19 dicembre 2022 al 5 gennaio 2023, periodo in relazione al quale la società aveva già rigettato la sua richiesta di fruizione delle ferie sia per ragioni organizzative sia perché il ricorrente aveva già usufruito di tutte le sue giornate di ferie.

La sentenza

Il Tribunale rileva, preliminarmente, che l’esatta determinazione del periodo feriale spetta unicamente al datore di lavoro, quale estrinsecazione del generale potere organizzativo e direttivo dell’impresa.

In particolare, per la sentenza, l’esercizio di tale potere è insindacabile da parte del dipendente che, dal canto suo, ha solo la mera facoltà di indicare il periodo entro il quale intende fruire del riposo annuale.

Secondo il Giudice, quindi, laddove il dipendente si assenti per ferie senza ricevere la previa autorizzazione da parte del datore, commette un illecito disciplinare sanzionabile.

Su tali presupposti, il Tribunale di Perugia rigetta il ricorso del lavoratore, confermando la legittimità del licenziamento irrogatogli.

A cura di WST