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Tribunale di Catania: discriminatorio equiparare, ai fini del premio di risultato, i permessi ex L. 104/1992 alle assenze


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Con la sentenza del 29.05.2023, il Tribunale di Catania afferma che penalizzare, ai fini del riconoscimento della retribuzione variabile, i lavoratori che per sé o per familiari disabili usufruiscono dei permessi ex lege 104/1992, rispetto a tutti gli altri dipendenti, determina una discriminazione diretta fondata sulla situazione di handicap.

Il fatto affrontato

La pubblica dipendente, portatrice di handicap, ricorre giudizialmente al fine di sentir accertare il proprio diritto al premio di risultato, dovendo equipararsi le assenze dalla stessa fruite per permessi di cui alla L. 104/1992 ai riposi previsti per le lavoratrici madri. 

La sentenza

Il Tribunale afferma che - sulla base della Carta di Nizza, della Direttiva UE 2000/78, del D.Lgs. 216/2003 e di un orientamento costante della Corte di Giustizia Europea - risulta illegittima la decurtazione di premi aziendali per i giorni di assenza ai lavoratori che fruiscono dei permessi di cui alla legge 104/1992.

Secondo il Giudice, in particolare, una simile condotta datoriale integrerebbe una discriminazione diretta basata sulla disabilità, indefettibile presupposto per la fruizione di detti permessi.

Dunque, continua la sentenza, le assenze per permessi ex lege 104/1992 ben possono essere equiparate a quelle per la fruizione del congedo di maternità, dal momento che in entrambi i casi i dipendenti usufruiscono di una sospensione del rapporto per esigenze parimenti tutelate dalla legge e rispetto alle quali non si ravvisano significative ragioni differenziate di trattamento.

Su tali presupposti, il Tribunale di Catania accoglie il ricorso della lavoratrice.

A cura di Fieldfisher