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TAR Lazio: illegittima la previsione di fasce di reperibilità più ampie nel pubblico impiego


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Con la sentenza del 03.11.2023, il TAR Lazio afferma che le fasce di reperibilità previste, in caso di malattia, nel pubblico impiego devono essere identiche a quelle previste nel settore privato.

Il fatto affrontato

L’Organizzazione Sindacale ricorre giudizialmente, al fine di richiedere l’annullamento del Decreto Ministeriale che ha lasciato differenziate le fasce orarie di reperibilità per la visita fiscale, in caso di malattia, per i dipendenti di Amministrazioni pubbliche e di soggetti privati.

La sentenza

Il TAR Lazio rileva, preliminarmente, che non è stata assicurata l’armonizzazione della disciplina dei settori pubblico e privato, alla quale l’impugnato Decreto era chiamato, relativamente alle fasce orarie di reperibilità, che sono rimaste differenziate, in modo più penalizzante per i dipendenti pubblici.

Secondo i Giudici, l’armonizzazione dei due sistemi risponde alla duplice necessità di adeguare il quadro normativo allo sviluppo tecnologico dei sistemi di comunicazione digitale e di proseguire nell’allineamento della disciplina conseguente al processo “privatizzazione” del pubblico impiego.

Per il Collegio, inoltre, la mancata armonizzazione determina una disparità di trattamento tra settore pubblico e settore privato del tutto ingiustificata, considerato che un evento come la malattia non può essere trattato diversamente a seconda del rapporto di lavoro intrattenuto dal personale che ne viene colpito.

Il TAR accoglie, dunque, il ricorso e ordina che la pronuncia sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

A cura di Fieldfisher