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Corte di Giustizia Europea: cosa succede in caso di mancato godimento delle ferie a causa di assenze per malattia?


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Con la sentenza emessa, il 09.11.2023, nella causa C‑271/22, la Corte di Giustizia UE afferma il seguente principio di diritto: “L’articolo 7 della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale e/o a una prassi nazionale che, in assenza di una disposizione nazionale che preveda un limite temporale espresso al riporto di diritti alle ferie annuali retribuite maturati e non esercitati a causa di un’assenza dal lavoro per malattia di lunga durata, consenta di accogliere domande di ferie annuali retribuite presentate da un lavoratore entro quindici mesi dalla fine del periodo di riferimento che dà diritto a tali ferie e circoscritte a due periodi di riferimento consecutivi”.

Il fatto affrontato

Alcuni dipendenti ricorrono giudizialmente al fine di impugnare la decisione datoriale di rifiutare la loro richiesta di poter beneficiare di giorni di ferie precedentemente maturati ma non utilizzati a causa della loro assenza dal lavoro per malattia.
Il Tribunale francese investito della questione, mediante un rinvio pregiudiziale, chiede alla CGUE se, la condotta datoriale – non lesiva di alcuna norma interna – possa comunque dirsi contraria all’art. 7 della Direttiva 2003/88.

La sentenza

La Corte di Giustizia rileva, preliminarmente, che spetta agli Stati membri definire, nella loro normativa interna, le condizioni di esercizio e di attuazione del diritto alle ferie annuali retribuite, precisando le circostanze concrete in cui i lavoratori possono avvalersene.

Secondo i Giudici, il lavoratore assente per malattia per lunghi periodi di tempo, anche consecutivi, non ha un diritto assoluto a fruire delle ferie al momento del suo rientro in servizio, venendo meno le finalità sottese alle ferie stesse (ossia consentire al lavoratore di riposarsi rispetto all’esecuzione dei compiti attribuitigli in forza delle sue mansioni e di beneficiare di un periodo di distensione e di ricreazione).

Per la sentenza, in considerazione delle predette circostanze, l’art. 7 della Direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che non osta a norme o a prassi nazionali che, prevedendo un periodo di riporto allo scadere del quale il diritto alle ferie si estingue, limitano il diritto alla fruizione delle ferie annuali retribuite una volta che il dipendente sia rientrato in servizio dopo un lungo periodo di inabilità al lavoro.
A condizione che al lavoratore venga data la disponibilità di disporre, se necessario, di periodi di riposo che possano essere scaglionati, pianificati e disponibili a più lungo termine.

Secondo la CGUE, una tale impostazione risponde sia alla protezione del lavoratore sia alla tutela del datore di lavoro, il quale affronta il rischio di un cumulo troppo considerevole dei periodi di assenza del dipendente e le difficoltà che tali assenze potrebbero implicare per l’organizzazione aziendale.

A cura di Fieldfisher