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Corte d’Appello di Roma: gli accomodamenti ragionevoli possono essere individuati con accordo sindacale?


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Con la sentenza 3778 del 13.11.2025, la Corte d’Appello di Roma afferma che il lavoratore non più idoneo alle proprie mansioni non può pretendere che la società adotti degli accomodamenti ulteriori rispetto a quelli, in ipotesi, previsti in un accordo sindacale siglato sul punto.

Il fatto affrontato

Un dipendente, divenuta inidonea alle proprie mansioni, ricorre giudizialmente al fine di sentir dichiarata l’illegittimità della sua collocazione in aspettativa retribuita al 50%.
Nel costituirsi in giudizio, la Società rileva che la decisione era stata presa anche alla luce del fatto che la ricorrente era risultata inidonea a tutte le mansioni che, un apposito accordo sindacale aziendale, aveva individuato come assegnabili ai lavoratori definitivamente non idonei.

La sentenza

La Corte d’Appello di Roma rileva che l’obbligo dell’azienda di ricercare mansioni alternative, anche di livello inferiore, in cui ricollocare i dipendenti divenuti inabili alle proprie mansioni, al fine di non estrometterli dal contesto lavorativo, non è assoluto.

Invero, continua la sentenza, detto obbligo deve essere adempiuto compatibilmente con l’organizzazione aziendale e nel rispetto di eventuali accordi sindacali intervenuti in materia.

Secondo i Giudici, quindi, il lavoratore non può pretendere accomodamenti ragionevoli che vadano oltre detti accordi.

Su tali presupposti, la Corte di Appello di Roma respinge il ricorso del lavoratore.

A cura di WST