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Corte Costituzionale: dopo la riforma, anche il convivente di fatto ha diritto al congedo per assistere il partner disabile


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Con l'ordinanza n. 158 del 20.07.2023, la Corte Costituzionale afferma che, a seguito della modifica apportata dal D.Lgs. 105/2022, anche il convivente more uxorio ha diritto di usufruire del congedo per l’assistenza del congiunto in situazione di disabilità grave.

Il caso affrontato

Il lavoratore propone ricorso giudiziario d’urgenza, ex art. 700 c.p.c., al fine di sentir accertato il suo diritto al congedo straordinario per assistere la compagna convivente, non sposata, portatrice di handicap in situazione di gravità.
Il Tribunale di Trieste, investito del caso, solleva questioni di legittimità costituzionale - per contrasto con gli artt. 2, 3 e 32 Cost. - dell’art. 42, comma 5, del D.Lgs. 151/2001, nella parte in cui non include il convivente more uxorio tra i soggetti beneficiari del congedo straordinario per assistere il familiare con disabilità grave.

L’ordinanza

La Corte Costituzionale rileva che, successivamente all’ordinanza di rimessione, il D.Lgs. 105/2022 ha riformulato la norma censurata e, ai fini del godimento del congedo straordinario per l’assistenza del congiunto con disabilità grave, ha equiparato, al coniuge convivente, il «convivente di fatto».

Secondo i Giudici, detta modifica ha inciso in modo significativo sul quadro normativo di riferimento, integrando il contenuto della disposizione censurata secondo il verso del sollevato dubbio di legittimità costituzionale.

Su tali presupposti, la Consulta dispone la restituzione degli atti al Tribunale di Trieste per una nuova analisi della fattispecie, alla luce delle citate modifiche normative.

A cura di Fieldfisher