Con la sentenza n. 13482 del 17.05.2023, la Cassazione afferma che, anche laddove il CCNL preveda il diritto del lavoratore a fruire di ferie o aspettativa in presenza di determinate circostanze, è necessario che la relativa richiesta venga approvata dal datore, non essendo ravvisabile un obbligo di concessione automatica delle stesse.
Il fatto affrontato
La lavoratrice impugna giudizialmente il licenziamento per giustificato motivo soggettivo irrogatole per assenza ingiustificata protrattasi per 24 giorni.
A fondamento della predetta domanda, la medesima deduce la sussistenza di un obbligo del datore di lavoro di concedere le ferie o l'aspettativa non retribuita in considerazione delle sue esigenze di salute (essendo affetta da sindrome depressiva maggiore con chiusura relazionale).
La Corte d’Appello rigetta il ricorso, ritenendo legittimo il recesso.
La sentenza
La Cassazione - confermando quanto stabilito dalla Corte d’Appello - rileva che laddove, come nel caso di specie, il CCNL preveda la possibilità di fruizione di ferie o aspettativa in presenza di determinate circostanze, è necessario, oltre alla domanda del lavoratore, anche il provvedimento di concessione del datore.
Per la sentenza, una tale impostazione è compatibile con il principio di libertà di iniziativa economica sancito dall’art. 41 della Cost.
Secondo i Giudici di legittimità, detta norma, attribuendo all'imprenditore il potere direttivo e gerarchico in ordine alla organizzazione dell'azienda, conferisce allo stesso un potere di controllo sulla valutazione delle relative istanze (perché magari le ferie non sono state maturate o per carenza dei presupposti in ordine alla concessione dell'aspettativa).
Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso della dipendente e conferma la legittimità del licenziamento irrogatole, non essendo ravvisabile un obbligo automatico nella concessione delle ferie.
A cura di Fieldfisher