Con l’ordinanza n. 29135 del 12.11.2024, la Cassazione afferma che il datore può porre in essere controlli, anche per mezzo di un’agenzia di investigazione, al fine di verificare che durante la fruizione dei permessi sindacali il lavoratore ponga in essere attività legate all’incarico ricoperto.
Il fatto affrontato
Il lavoratore impugna giudizialmente il licenziamento irrogatogli per illegittima fruizione dei premessi sindacali nelle giornate del 06 e 07 ottobre 2016, allorquando era risultato fuori regione per motivi strettamente personali.
La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, non ritenendo sussistente la violazione della privacy, lamentata dal ricorrente, perché il controllo dell’agenzia investigativa era stato effettuato in luoghi pubblici ed era finalizzato ad accertare le cause effettive della richiesta di premessi sindacali.
L’ordinanza
La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva, preliminarmente, che il diritto al permesso del dirigente sindacale ha natura di diritto potestativo.
Tuttavia, continua la sentenza, il datore di lavoro ha il diritto al controllo per accertare l'effettiva partecipazione dei sindacalisti, fruitori di tali permessi, alle riunioni degli organi direttivi, nazionali o provinciali.
Secondo i Giudici di legittimità, tale controllo può legittimamente essere posto in essere anche per mezzo di un’agenzia di investigazione.
Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dal lavoratore, confermando la legittimità dell’impugnato recesso.
A cura di WST