Stampa

Cassazione: licenziato il lavoratore che, durante il congedo parentale, non si occupa del figlio


icona

Con l’ordinanza n. 24922 del 09.09.2025, la Cassazione afferma che l'assenza dal lavoro per la fruizione del congedo parentale deve porsi, pena l’abuso del diritto, in relazione diretta con l'esigenza per il cui soddisfacimento il diritto stesso è riconosciuto, ossia l'assistenza al figlio.

Il fatto affrontato

Il lavoratore impugna giudizialmente il licenziamento irrogatogli per abuso dei congedi parentali.
La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, avendo il ricorrente trascurato, durante il congedo, di garantire il soddisfacimento dei bisogni affettivi e materiali dei figli.

L’ordinanza

La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva, preliminarmente, che la normativa posta a tutela della paternità è finalizzata alla protezione delle esigenze di carattere relazionale ed affettivo che sono collegate allo sviluppo della personalità del bambino.

Per la sentenza, tra dette tutele va ricompreso il congedo parentale che è configurabile come un diritto potestativo e, ciò, non esclude la verifica delle modalità del suo esercizio nel suo momento funzionale.

Secondo i Giudici di legittimità, detto diritto va esercitato per la cura diretta del bambino e lo svolgimento di qualunque altra attività che non si ponga in diretta relazione con detta cura costituisce un abuso del diritto.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dal lavoratore, confermando la legittimità dell’impugnato recesso.

A cura di WST