Con l’ordinanza n. 23185 del 12.08.2025, la Cassazione afferma che non è sanzionabile la condotta del lavoratore che fruisce dei permessi ex lege 104/1992, pur prestando assistenza al parente disabile solo nelle ore notturne.
Il fatto affrontato
Il lavoratore impugna giudizialmente il licenziamento irrogatogli per essersi recato al mare con il figlio nella fascia oraria 08.00-13.00, durante due giorni di permesso ex lege n. 104/1992 fruiti per assistere la madre disabile.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, non avendo il datore provato che il lavoratore non si fosse recato dalla madre per l’assistenza dopo le ore 19:00 e nelle ore notturne.
L’ordinanza
La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva che l’onere della prova circa l’uso improprio o fraudolento da parte del lavoratore dei permessi cui ha diritto è a carico del datore.
Per la sentenza, nel caso di specie, non solo parte datoriale non ha assolto detto onere, ma il dipendente ha anche provato di aver prestato assistenza alla madre disabile durante le ore notturne, ossia nel lasso temporale in cui la stessa, per particolari ragioni mediche, ne necessitava.
Invero, secondo i Giudici di legittimità, non è richiesto che l’assistenza debba essere prestata necessariamente in corrispondenza dell’orario di lavoro che il dipendente avrebbe dovuto svolgere, posto che si tratta di un diritto che non ha siffatta limitazione temporale nella legge.
Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dalla società, confermando l’illegittimità dell’impugnato recesso.
A cura di WST