Con l’ordinanza n. 32689 del 15.12.2025, la Cassazione afferma il seguente principio di diritto “… gli orientamenti giurisprudenziali, nazionali e comunitari … impongono di consentire l'operatività del divieto (di monetizzazione) ove il lavoratore (anche dirigente) abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare il diritto fondamentale delle ferie e vi abbia consapevolmente rinunciato”.
Il fatto affrontato
Il dirigente, nell’ambito del giudizio di impugnativa del recesso irrogatogli, chiede alla società anche il pagamento dell’indennità per le ferie non godute.
La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, stante l'ampio potere del dirigente di attribuirsi le ferie nonché l'assenza di condizioni imprevedibili ed eccezionali che ne avessero impedito il godimento.
L’ordinanza
La Cassazione – nel ribaltare la pronuncia di merito – rileva, preliminarmente, che le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore, anche con qualifica dirigenziale, (a cui è intrinsecamente collegato il diritto alla indennità economica sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto) e, correlativamente, un obbligo del datore di lavoro.
Per la sentenza, quindi, grava su quest'ultimo l'onere di provare di avere adempiuto al proprio obbligo di concedere le ferie medesime.
Secondo i Giudici di legittimità, ne consegue che la perdita del diritto alle ferie (ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro) può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il dipendente (anche dirigente) a godere delle ferie - se necessario formalmente - e di averlo nel contempo avvisato in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il recupero delle energie cui esse sono volte a contribuire.
Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso del dirigente, posto che l’impugnata sentenza aveva erroneamente addossato al medesimo l'onere della prova di non avere potuto fruire del riposo a causa di necessità aziendali assolutamente eccezionali.
A cura di WST
