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Tribunale di Catania: illegittima la sanzione se la contestazione non viene nemmeno letta al dipendente


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Con la sentenza n. 2707 del 24.06.2025, il Tribunale di Catania afferma che, nell’ipotesi in cui il dipendente rifiuti di ricevere la lettera di contestazione nel luogo di lavoro, la società deve dimostrare di aver tentato almeno di leggergliela, al fine di non inficiare la regolarità del relativo procedimento disciplinare.

Il fatto affrontato

Il dipendente impugna giudizialmente la sanzione disciplinare della multa irrogatagli dalla società datrice, deducendo l'illegittimità del provvedimento in quanto la mancata notifica a mezzo raccomandata a/r delle lettere di contestazione e di (successiva) irrogazione del medesimo provvedimento avevano leso il proprio diritto di difesa.

La sentenza

Il Tribunale afferma che, in un caso come quello di specie in cui il dipendente rifiuti di ricevere la lettera di contestazione disciplinare nel luogo di lavoro, la società è tenuta a dimostrare di aver proceduto all'apertura della busta da consegnare o di aver, quantomeno, tentato di leggerne il contenuto.

Secondo il Giudice, dette condizioni sono imprescindibili, in quanto consentono al lavoratore di conoscere l'oggetto della comunicazione.

Per la sentenza, nel caso di specie, la società non è stata in grado di provare di aver letto la contestazione al dipendente.

Su tali presupposti, il Tribunale di Catania accoglie il ricorso del lavoratore e dichiara illegittima l’impugnata sanzione disciplinare.

A cura di WST