Stampa

Cassazione: quando può dirsi tardiva la contestazione in presenza di fatti di rilevanza penale?


icona

Con l’ordinanza n. 24100 del 28.08.2025, la Cassazione afferma che, in caso di condanna ad una pena detentiva comminata al lavoratore, ai fini della valutazione della tempestività della sanzione disciplinare, deve aversi riguardo al periodo intercorrente tra il passaggio in giudicato della sentenza penale e l’emanazione della contestazione.

Il fatto affrontato

Il dipendente impugna giudizialmente il licenziamento irrogatogli per aver riportato una condanna ad una pena detentiva con sentenza passata in giudicato per un’azione commessa non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, sul presupposto che il ricorrente si era reso responsabile di gravi fatti di negazione di valori etici e morali, lesivi di interessi meritevoli di tutela penale e, come tali, idonei a pregiudicare la sua statura morale.

L’ordinanza

La Cassazione – nel rigettare la censura del lavoratore circa la tardività della contestazione mossagli – rileva che il lasso temporale da considerare, tra i fatti e la loro contestazione, deve decorrere dall'avvenuta conoscenza da parte del datore della situazione contestata e non dall'astratta percettibilità o conoscibilità dei fatti stessi.

Per la sentenza, poi, quando il fatto che dà luogo a sanzione disciplinare ha anche rilievo penale, il principio della immediatezza della contestazione non può considerarsi violato dal datore che sceglie, ai fini di un corretto accertamento del fatto, di attendere l'esito degli accertamenti svolti in sede penale.

Invero, secondo i Giudici di legittimità, il prudente indugio del datore, ossia la ponderata e responsabile valutazione dei fatti, può e deve precedere la contestazione anche nell'interesse del prestatore, che sarebbe altrimenti colpito da accuse avventate o comunque non sorrette da una sufficiente certezza.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dal dipendente, confermando l’assenza del vizio di tardività della contestazione.

A cura di WST