Con l’ordinanza n. 15027 del 04.06.2025, la Cassazione afferma che è legittima la condotta del datore che, in caso di addebito disciplinare, oltre a procedere con la relativa sanzione, utilizza i medesimi fatti per decurtare la valutazione del dipendente utile per ottenere una promozione.
Il fatto affrontato
Il lavoratore impugna giudizialmente la sanzione della sospensione irrogatagli per aver tenuto condotte violente nei confronti di un collega durante una trasferta di lavoro, lamentando anche di aver ottenuto, in conseguenza di ciò, una peggiore valutazione che gli aveva impedito di ottenere la promozione.
La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, ritenendo corretta la reazione datoriale rispetto alla condotta tenuta dal dipendente.
L’ordinanza
La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva che la condotta illecita tenuta dal dipendente, oltre ad essere sanzionata a livello disciplinare, può comportare anche ulteriori conseguenze nella disciplina del rapporto di lavoro.
Per la sentenza, ad esempio, tale comportamento può comportare una valutazione negativa (utile per ottenere una promozione) quale effetto della scarsa professionalità manageriale del dipendente.
Secondo i Giudici di legittimità, ciò non costituisce una ipotesi di “bis in idem” del potere disciplinare ovvero una duplicazione non consentita della sanzione, trattandosi di determinazioni che considerano gli stessi fatti oggetto di addebito disciplinare, ma che riguardano profili diversi della gestione del rapporto di lavoro.
Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dal lavoratore, confermando la correttezza della condotta datoriale.
A cura di WST