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Cassazione: la mancanza della contestazione disciplinare non può essere sanata con atti successivi


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Con la sentenza n. 3857 del 20.02.2026, la Cassazione afferma che ogni avanzamento del procedimento disciplinare che avvenga in assenza di una preventiva contestazione determina una menomazione irrimediabile delle garanzie difensive previste in favore del lavoratore.

Il fatto affrontato

Il dipendente pubblico impugna giudizialmente il licenziamento irrogatogli, deducendo la totale mancanza della contestazione dei fatti posti alla base del provvedimento espulsivo.
La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, ritenendo legittimo l’impugnato recesso.

La sentenza

La Cassazione - ribaltando quanto stabilito dalla Corte d’Appello - rileva che la contestazione costituisce un momento essenziale di garanzia del procedimento disciplinare, in quanto – a differenza dell’atto di irrogazione della sanzione, che può invece fare anche un sintetico riferimento a quanto già contestato – è l’atto che porta a conoscenza del pubblico dipendente l’addebito.

In altre parole, continua la sentenza, la contestazione mette il dipendente in condizione di apprestare le proprie difese ed esporre le proprie giustificazioni.

Secondo i Giudici di legittimità deve, pertanto, escludersi che l’omessa contestazione possa essere sanata da atti successivi, pur facenti esplicito o implicito richiamo ai contenuti della contestazione.

Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso del pubblico dipendente.

A cura di WST