Con l’ordinanza del 01.08.2024, il Tribunale di Udine afferma che è legittima la sospensione dal servizio disposta dalla società nei confronti della dipendente, con mansioni che comportano il trattamento di dati personali dell’utenza, che si sia rifiutata di adempiere le obbligazioni dettate dalla legge in materia di privacy.
Il fatto affrontato
La lavoratrice impugna giudizialmente la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione irrogatagli per essersi rifiutata di sottoscrivere per accettazione la nomina ad incaricata al trattamento dei dati personali ai sensi del codice della privacy in vigore.
La sentenza
Il Tribunale di Udine rileva, preliminarmente, che le società:
• devono garantire che il trattamento dei dati delle persone fisiche da parte dei propri incaricati/dipendenti avvenga nel rispetto degli obblighi di legge;
• sono, allo scopo, tenute a formare adeguatamente i propri dipendenti al trattamento dei dati;
• rispondono direttamente e ad ogni effetto verso le persone fisiche i cui dati personali siano stati trattati illegittimamente dai propri dipendenti;
• devono adottare misure organizzative che consentano di dimostrare che i propri dipendenti trattino i dati personali altrui in modo legittimo.
Per la sentenza, dunque, il rifiuto opposto dalla lavoratrice comporterebbe per la società una violazione delle norme di garanzia e di tutela dei dati personali previste dalla legge.
Secondo il Giudice, dunque, la condotta tenuta dalla dipendente non solo è lesiva del generale dovere di lealtà e correttezza nell’esecuzione del rapporto, ma costituisce anche inadempimento dei doveri contrattuali ed integra una condotta disciplinarmente rilevante.
Su tali presupposti il Tribunale di Udine rigetta il ricorso della lavoratrice e conferma la legittimità della condotta datoriale.
A cura di WST