Stampa

Cassazione: non hanno valore disciplinare i dati acquisiti dal telepass installato nell’auto aziendale


icona

Con l’ordinanza n. 15391 del 03.06.2024, la Cassazione afferma che i dati acquisiti tramite il telepass installato nell’auto aziendale non possono essere usati a fini disciplinari, se il lavoratore non ha previamente ricevuto una apposita informativa circa la possibilità dell’utilizzo dell’apparecchio per lo svolgimento di controlli a distanza.

Il fatto affrontato

Il dipendente impugna giudizialmente il licenziamento irrogatogli per alcune mancanze commesse nelle giornate lavorative del 4 e del 5 febbraio 2019, scoperte dalla società mediante i riscontri dei pedaggi autostradali forniti dal sistema telepass installato sul mezzo aziendale affidatogli.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, ritenendo che – in assenza di apposita informativa – la società non poteva acquisire dati tramite il telepass e, conseguentemente, gli stessi non potevano avere alcun rilievo a fini disciplinari.

L’ordinanza

La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva, preliminarmente, che sono legittimi i controlli difensivi posti in essere dal datore, anche mediante l’uso di strumentazione tecnologica, se finalizzati alla tutela di beni estranei al rapporto di lavoro o se svolti in presenza di un fondato sospetto circa la commissione di un illecito da parte del dipendente.

Ciò, continua la sentenza, a condizione che sia assicurato un corretto bilanciamento tra le esigenze di protezione di interessi e beni aziendali, correlate alla libertà di iniziativa economica, rispetto alle imprescindibili tutele della dignità e della riservatezza del lavoratore.

Secondo i Giudici di legittimità, in altre parole, per svolgere detti controlli senza incorrere in una violazione dell’art. 4, comma 3, della L. 300/1970, è necessario che il datore informi chiaramente il dipendente del fatto che lo strumento affidatogli, seppur necessario per lo svolgimento della prestazione lavorativa, possa anche (eventualmente) essere utilizzato per il controllo a distanza.

Mancando detta informativa nel caso di specie, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dalla società e conferma l’illegittimità dell’impugnata sanzione espulsiva.

A cura di WST