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Cassazione: l’installazione non autorizzata degli impianti audiovisivi è reato solo se ci sono dipendenti


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Con la sentenza n. 46188 del 16.11.2023, la Cassazione penale afferma che il reato di cui all’art. 4 della L. 300/1970 è configurabile solo in presenza di dipendenti che gravitino nei luoghi ripresi dall’impianto di sorveglianza.

Il fatto affrontato

La titolare di un bar viene condannata dal Tribunale per il reato di cui all’art. 4 della L. 300/1970, per aver installato un impianto di videosorveglianza senza la preventiva autorizzazione richiesta dalla legge.
Avverso la predetta pronuncia, la medesima ricorre per cassazione, deducendo di non avere alcun dipendente.

La sentenza

La Cassazione, ribaltando la pronuncia di merito, rileva che il reato contestato alla ricorrente presuppone la presenza di lavoratori nel luogo ripreso dagli impianti.

Secondo i Giudici di legittimità, infatti, la ratio della norma è quella di vietare al datore di installare impianti audiovisivi e altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.

Per la sentenza, peraltro, anche in presenza di lavoratori, gli impianti possono essere installati, pur senza l’accordo con le rappresentanze sindacali o l’autorizzazione dell'Ispettorato del Lavoro, nell’ipotesi in cui l’utilizzo degli stessi sia strettamente funzionale alla tutela del patrimonio aziendale.

Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso dell’imputata.

A cura di Fieldfisher