Con la sentenza n. 342 del 03.03.2025, la Corte di Appello di Napoli afferma che, nel calcolo della retribuzione spettante al dipendente durante le ferie, non devono essere inseriti i buoni pasto, avendo gli stessi natura non retributiva.
Il fatto affrontato
Il Tribunale accoglie la domanda dei lavoratori volta ad ottenere il ricalcolo della retribuzione feriale con l'incidenza dell’indennità perequativa/compensativa, indennità di turno, premio di risultato e buoni pasto.
La società impugna detta pronuncia, censurando la decisione per avere ritenuto che anche il ticket restaurant dovesse essere incluso nella retribuzione feriale.
La sentenza
La Corte di Appello di Napoli afferma che, secondo la giurisprudenza comunitaria, la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore, posto che una diminuzione della stessa sarebbe idonea a dissuadere il dipendente dall'esercitare il diritto alle ferie.
Tuttavia, secondo i Giudici, detto concetto deve estendersi solo alle voci retributive che si pongano in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che siano correlate allo status personale e professionale del lavoratore.
Per la sentenza, quindi, non rientrano nella retribuzione feriale i buoni pasto, che sono qualificabili come una agevolazione di carattere assistenziale collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale e, come tali, sono esclusi dal novero degli elementi del trattamento retributivo in senso stretto.
Su tali presupposti, la Corte di Appello di Napoli accoglie, sul punto, il ricorso della società.
A cura di WST