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Corte d’Appello di Catanzaro: il datore può interrompere l’erogazione del premio di produzione dopo la scadenza degli accordi aziendali che lo disciplinano?


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Con la sentenza del 29.04.2025, la Corte d’Appello di Catanzaro afferma che il datore di lavoro può decidere di interrompere l’erogazione del premio di produzione, disciplinato da accordi aziendali, anche in un periodo successivo rispetto alla loro scadenza.

Il fatto affrontato

Il lavoratore propone ricorso per decreto ingiuntivo al fine di richiedere il pagamento del premio produzione per l’anno 2019.
A fondamento della predetta domanda, il medesimo deduce che detto premio gli era stato corrisposto dalla società sino all’anno 2018, nonostante gli accordi sindacali che lo avevano istituito fossero già scaduti.

La sentenza

La Corte d’Appello rileva che la mera corresponsione di premi dopo la scadenza degli accordi sindacali che li avevano istituiti non integra un vincolo giuridico permanente.

In particolare, secondo i Giudici, ciò non impedisce al datore di lavoro di interromperne legittimamente l’erogazione in un momento successivo.

Per la sentenza, infatti, diversamente ragionando si finirebbe per integrare un obbligo contrattuale senza limite temporale di efficacia che, come tale, vanificherebbe la causa e la funzione sociale della contrattazione collettiva.

Su tali presupposti, la Corte d’Appello di Catanzaro rigetta il ricorso del dipendente e conferma la revoca del decreto ingiuntivo.

A cura di WST