Con l’ordinanza n. 11771 del 05.05.2025, la Cassazione afferma che il superminimo è assorbibile soltanto nell'eventuale futuro aumento dei minimi tabellari del CCNL e non anche nella progressione economica dovuta al passaggio di livello.
Il fatto affrontato
Il lavoratore ricorre giudizialmente al fine di vedersi riconosciuto il superiore livello di inquadramento.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, ritenendo non assorbibile nelle differenze connesse al riconosciuto livello quanto erogato a titolo di superminimo.
L’ordinanza
La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva che l’assorbimento del superminimo è riferito ai soli aumenti dei minimi tabellari previsti dalla legge o dal contratto collettivo.
Diversamente, continua la sentenza, il superminimo non appare assorbibile nella progressione economica dovuta al passaggio di livello.
Invero, secondo i Giudici di legittimità, detta ipotesi non configura un mero aumento dei minimi, essendo dettata da una diversa dinamica salariale legata all'esercizio delle mansioni ed all'anzianità di servizio.
Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dalla società, confermando la non assorbibilità del superminimo.
A cura di WST