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Cassazione: sufficiente una indennità prevista dal CCNL per remunerare i normali tempi di cambio turno


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Con l’ordinanza n. 17326 del 16.06.2023, la Cassazione afferma il seguente principio di diritto: “non è illegittima la clausola della contrattazione collettiva che preveda un contenuto compenso unitario ed a forfait mensile per i disagi conseguenti al cambio consegne, intesi in termini di eccedenze marginali ed eventualmente anche variabili di orario, nell'ordine di pochi minuti, destinate a manifestarsi attraverso una minima sovrapposizione tra i turni, mentre, in caso di più ampio superamento dell'orario normale, attuato su richiesta o comunque con il consenso esplicito o implicito del datore di lavoro, è dovuto lo straordinario, o eventualmente il recupero orario compensativo e non è legittima una liquidazione con quelle modalità”.

Il fatto affrontato

Alcuni lavoratori, in servizio presso un Parco naturale regionale, ricorrono giudizialmente al fine di ottenere il pagamento dei tempi di lavoro straordinario necessari al cambio consegne tra i turni di guardiania o, in subordine, la concessione dei riposi compensativi o l'indennizzo per arricchimento senza causa.
La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, sul presupposto che il CCNL applicabile prevedeva una indennità pari ad € 25,00 mensili da considerarsi onnicomprensiva del disagio lavorativo e temporale.

L’ordinanza

La Cassazione rileva, preliminarmente, che l’indennità prevista per il cambio turno va sicuramente a compensare la lieve maggiorazione oraria dovuta a tale attività che, altrimenti, non avrebbe nulla in sé di disagevole, trattandosi di un impegno lavorativo normale.

In altre parole, secondo i Giudici di legittimità, detta indennità, di importo forfetario e senza distinzioni, è volta a compensare il disagio derivante dal protrarsi della prestazione di turnista in ragione del cambio turno.

Tuttavia, per la sentenza, l’indennità di cui si discute riguarda la copertura di eventuali superamenti marginali dell'orario di turno, ma non può coprire anche intervalli temporali di entità considerevole che dovranno, invece, essere remunerati alla stregua di lavoro straordinario.

A cura di Fieldfisher