Stampa

Cassazione: spetta al datore provare che alcune voci retributive non sono computabili ai fini del TFR


icona

Con lordinanza n. 30331 del 17.11.2025, la Cassazione afferma che le voci retributive inserite in busta paga devono essere computate ai fini del TFR, a meno che non vi sia una norma del contratto collettivo che le escluda dalla base di calcolo in modo esplicito.

Il fatto affrontato

Alcuni dipendenti ricorrono giudizialmente al fine di veder computate, nel calcolo del loro TFR, varie voci tra cui: lavoro supplementare; lavoro straordinario; richiamo in servizio; maggiorazioni per trattamenti eccedenti i limiti; trattamenti economici di trasferta; liquidazione permessi ex festività; indennità turni e reperibilità.
La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, sul presupposto che le citate voci non erano ricomprese tra quelle che espressamente il CCNL considera da computare ai fini del calcolo del TFR.

L’ordinanza

La Cassazione – nel ribaltare la pronuncia di merito – rileva che l’esclusione di una o più voci retributive dal computo del TFR costituisce una deroga al principio dell’onnicomprensività affermato, ai fini del relativo calcolo, dall’art. 2120 c.c.

Secondo i Giudici di legittimità, quindi, il lavoratore deve solo dimostrare che le indennità e gli emolumenti sono stati corrisposti a titolo non occasionale o di rimborso spese.

Per la sentenza, spetta invece al datore che ne nega la computabilità provare che il contratto collettivo ne ha previsto esplicitamente l’esclusione ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto.

Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso dei lavoratori, cassando con rinvio l’impugnata pronuncia.

A cura di WST