Con l’ordinanza n. 1248 del 20.01.2026, la Cassazione afferma che, nel contratto di agenzia, non sono ammesse variazioni unilaterali da parte della società proponente che comportino l'aumento del lavoro richiesto all’agente.
Il fatto affrontato
L’agente ricorre giudizialmente al fine di ottenere il pagamento delle competenze di fine rapporto maturate in conseguenza del recesso dal contratto di agenzia da parte della società proponente per giusta causa, integrata dalla mancata adesione alla variazione delle condizioni contrattuali imposte.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, ritenendo insussistente la giusta causa di recesso, posto che la società proponente non si era limitata a disporre mere variazioni dell'assetto quantitativo della prestazione dell'agente, ma aveva determinato un'autentica variazione, non consentita, delle condizioni contrattuali con importante aumento dello sforzo richiesto al medesimo.
L’ordinanza
La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva che la società proponente può apportare al contratto di agenzia variazioni unilaterali che comportino solo riduzioni meramente quantitative dell'estensione territoriale dell'incarico agenziale, del numero e del portafoglio clienti, dei prodotti da promuovere e della misura delle provvigioni.
Per la sentenza, invece, il silenzio degli Accordi Economici Collettivi sul punto, conferma il vigore del principio secondo cui la modifica del contratto che comporti un aumento dell'apporto lavorativo dell'agente non può avvenire unilateralmente, ma necessita di trovare un accordo tra le parti.
Secondo i Giudici di legittimità, diversamente ragionando si finirebbe per introdurre una disciplina permissiva delle variazioni unilaterali in aumento in mancanza di qualsiasi regolamento negoziale.
Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso della società proponente, confermando la debenza delle indennità di fine rapporto richieste dall’agente.
A cura di WST
