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Cassazione: quali maggiorazioni spettano per il lavoro domenicale?


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Con l’ordinanza n. 19449 del 10.07.2023, la Cassazione afferma che, laddove la fruizione del risposo avvenga oltre il settimo giorno, al lavoratore, ferma la necessità di assicurare il riposo compensativo, sarà dovuta la maggiorazione del compenso prevista dalle parti collettive.

Il fatto affrontato

Il dipendente ricorre giudizialmente per richiedere la maggiorazione retributiva dovuta in relazione all'attività lavorativa svolta in giorni festivi.
La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, sul presupposto che il CCNL di riferimento prevedeva un compenso da considerarsi interamente satisfattivo sia per la prestazione resa in giornata festiva infrasettimanale o in quella domenicale sia per il mancato godimento del riposo.

L’ordinanza

La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva, preliminarmente, che laddove la contrattazione collettiva preveda un compenso ad hoc per coprire il disagio che deriva dall'articolazione dell'orario in turni, lo stesso deve ritenersi satisfattivo di ogni disagio sofferto dal dipendente.

Secondo i Giudici di legittimità, unica condizione che parte datoriale deve rispettare per rientrare nella suddetta fattispecie è quella di non superare il limite massimo orario settimanale.

Per la sentenza, solo laddove si arrivi al superamento di tale limite allora, al dipendente cui viene richiesto di prestare la propria attività nella giornata festiva o domenicale, sarà riconosciuta una ulteriore maggiorazione retributiva.

Non rinvenendo quest’ultima circostanza nel caso di specie, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dal lavoratore.

A cura di Fieldfisher