Stampa

Cassazione: quali componenti retributive sono irriducibili?


icona

Con l’ordinanza n. 23205 del 31.07.2023, la Cassazione afferma che il principio di irriducibilità della retribuzione - che va coordinato con il legittimo esercizio, da parte del datore di lavoro, dello ius variandi - non si estende a quelle componenti che siano erogate per compensare particolari modalità della prestazione lavorativa.

Il fatto affrontato

Il lavoratore ricorre giudizialmente, al fine di chiedere – tra le altre cose – la condanna della società datrice al pagamento della somma di € 84.000,00 in relazione ad una serie di fringe benefits revocatigli in corso di rapporto.
La Corte di Appello rigetta la predetta domanda, sul presupposto che i benefit in questione non erano compresi nella nozione di retribuzione compensativa della prestazione e perciò irriducibile.

L’ordinanza

La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva, preliminarmente, che il principio di irriducibilità della retribuzione riguarda solo i compensi erogati tenendo conto delle qualità professionali intrinseche alle mansioni del lavoratore ed alla qualifica dallo stesso rivestita.

Secondo i Giudici di legittimità, quindi, i trattamenti di miglior favore - che non sono coperti dalla tutela dell'art. 36 Cost - possono essere legittimamente eliminati, senza che ciò comporti la violazione del principio di irriducibilità della retribuzione, previsto dall'art. 2103 c.c.

Per la sentenza, ne consegue che il datore può smettere di riconoscere al dipendente i compensi erogati in ragione di particolari modalità della prestazione lavorativa o collegati a specifici disagi o difficoltà, ogniqualvolta vengano meno le situazioni cui detti importi erano collegati.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dal lavoratore.

A cura di Fieldfisher