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Cassazione: non c’è ammissione al passivo per le quote di TFR maturate durante la cassa integrazione in deroga


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Con l’ordinanza n. 25025 del 22.08.2023, la Cassazione afferma che il dipendente della società fallita che ha usufruito della cassa integrazione in deroga non ha diritto all’ammissione allo stato passivo del credito per le quote di TFR maturate nel periodo di CIGD.

Il fatto affrontato

La lavoratrice ricorre giudizialmente al fine di chiedere l'ammissione in linea privilegiata al passivo del fallimento dell’ex datore per la somma di € 12.479,42 a titolo di TFR maturato e rimasto in azienda.
Il Giudice Delegato ammette il credito limitatamente alla somma di € 7.903,12, dal momento che la restante parte di TFR, inerente al periodo in cui la ricorrente aveva usufruito di CIG in deroga, gravava sul Fondo di Tesoreria INPS.

L’ordinanza

La Cassazione rileva che la Cassa integrazione in deroga, in quanto caso di sospensione totale o parziale in cui è riconosciuta l'integrazione salariale, prevede un periodo di assenza dal lavoro con diritto alla retribuzione, eventualmente soddisfatto in tutto o in parte in forma previdenziale.

Per la sentenza, in pendenza di CIGD, si delinea un rapporto trilaterale tra datore, Fondo di tesoreria gestito dall’INPS e prestatore di lavoro, in virtu' del quale:
- il primo è obbligato nei confronti del secondo a versare il TFR, al pari di quanto avviene per le contribuzioni previdenziali;
- il secondo è tenuto ad erogare le prestazioni secondo le modalità previste dall'articolo 2120 c.c.;
- la materiale erogazione del TFR è affidata al datore di lavoro anche per la parte di competenza del Fondo, salvo conguaglio sui contributi dovuti al Fondo stesso ed agli altri enti previdenziali.

Secondo i Giudici di legittimità, essendo venuta meno la possibilità per il datore (fallito) di procedere con i conguagli, la quota di TFR maturata durante la Cassa Integrazione in Deroga rimane in capo al Fondo di tesoreria gestito dall’INPS.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso presentato dalla lavoratrice, non avendo la stessa diritto di essere ammessa al passivo per l’ulteriore somma richiesta.

A cura di Fieldfisher