Con l’ordinanza n. 23919 del 26.08.2025, la Cassazione afferma che l’assenza di convivenza non è un elemento sufficiente a provare l’onerosità del rapporto di lavoro tra familiari.
Il fatto affrontato
Il legale rappresentante dell’impresa agricola impugna giudizialmente il verbale di accertamento con il quale l’INPS aveva ritenuto insussistenti i rapporti di lavoro subordinato con cinque lavoratori, tra cui il figlio del datore, con esso non convivente.
La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda in ordine alla sussistenza del rapporto di lavoro intercorso con il figlio del datore, non essendo stata fornita una prova in grado di superare la presunzione secondo cui tali prestazioni sono normalmente rese affectionis vel benevolentiae causa.
L’ordinanza
La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva che, nell'accertamento del rapporto di lavoro fra soggetti legati da vincolo familiare, è fondamentale dimostrare non soltanto la subordinazione, in tutti i suoi elementi caratterizzanti, ma anche l'onerosità.
Invero, per la sentenza, nel caso di convivenza vige la presunzione di gratuità fondata su esigenze solidaristiche e di collaborazione endofamiliare.
Diversamente, secondo i Giudici di legittimità, in ipotesi di non convivenza, non vige una presunzione contraria di onerosità del rapporto e, conseguentemente, occorre dimostrare, con rigore, tutti gli elementi della subordinazione (inclusa l'onerosità).
Non ritenendo raggiunta detta prova nel caso di specie, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dall’azienda agircola.
A cura di WST