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Cassazione: in caso di azienda estinta, del TFR rispondono i soci


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Con la sentenza n. 1934 del 28.01.2025, la Cassazione afferma che il Fondo di garanzia dell'INPS, in caso di cancellazione della società datrice dal registro delle imprese, può pagare il TFR solo laddove il lavoratore abbia esperito una preventiva azione nei confronti dei soci dell’azienda.

Il fatto affrontato

Le lavoratrici ricorrono giudizialmente al fine di ottenere il pagamento del TFR dal Fondo di garanzia istituito presso I'INPS, in relazione all'attività prestata alle dipendenze della società cancellata dal registro delle imprese e non più assoggettata a fallimento.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, stante la conclamata inutilità di una preventiva azione esecutiva contro il datore di lavoro.

La sentenza

La Cassazione - ribaltando quanto stabilito dalla Corte d’Appello - rileva preliminarmente che il lavoratore può presentare all'INPS, quale gestore del Fondo di garanzia del trattamento di fine rapporto, la domanda volta a ottenere il trattamento insoluto, solo nel caso in cui sia in possesso di un preventivo accertamento della sussistenza e della misura del credito.

Secondo i Giudici di legittimità, ulteriore requisito necessario per l’accesso all’intervento del Fondo è rappresentato dal preventivo esperimento di un'azione esecutiva nei confronti del datore di lavoro, finalizzata al recupero delle somme dallo stesso dovute.

Per la sentenza, ove il datore di lavoro sia una società cancellata dal registro delle imprese e quindi estinta e non sia più fallibile, il predetto accertamento deve essere conseguito nei confronti dei soci, in quanto successori della società e dotati della legittimazione passiva, a prescindere dall'effettiva riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione.

Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso dell’INPS.

A cura di WST