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Cassazione: il pubblico dipendente può ricevere solo gli emolumenti previsti dalla legge e dal CCNL di comparto


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Con l’ordinanza n. 16150 del 11.06.2024, la Cassazione afferma che, nel pubblico impiego privatizzato, non possono essere attribuiti trattamenti economici diversi (nemmeno se di miglior favore) da quelli previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva dello specifico comparto di adibizione del lavoratore.

Il fatto affrontato

Il lavoratore, dipendente di un ente pubblico non economico, deducendo di aver svolto mansioni ascrivibili alla qualifica di responsabile, ricorre giudizialmente al fine di ottenere le differenze retributive relative al superiore inquadramento richiesto.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, sul presupposto che la società datrice – nonostante la sua natura pubblicistica – nel periodo oggetto di contestazione applicava ai propri dipendenti un CCNL privatistico.

L’ordinanza

La Cassazione – nel ribaltare la pronuncia di merito – rileva che:

• l'Amministrazione datrice di lavoro è tenuta ad individuare per i propri dipendenti il trattamento economico derivante dal contratto collettivo di comparto correttamente applicabile, essendole preclusa la possibilità di far ricorso ad un diverso CCNL;

• qualora sia riconosciuto al lavoratore un trattamento economico maggiore di quello previsto dalla contrattazione collettiva correttamente applicabile, tale riconoscimento è affetto da nullità e l'Amministrazione datrice, nel rispetto dei principi sanciti dall'art. 97 Cost., è tenuta al ripristino della legalità violata mediante la ripetizione delle somme già corrisposte, in quanto erogate senza titolo;

• non è ravvisabile, in capo al lavoratore cui sia stato illegittimamente applicato un trattamento individuale - anche migliorativo - diverso da quello previsto dalla contrattazione collettiva, una posizione giuridica soggettiva tutelabile in virtù dell'adozione, da parte dell'Amministrazione, di un provvedimento (illegittimo) di individuazione di un errato regime degli emolumenti.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dall’Ente datore, avendo la sentenza di merito riconosciuto al dipendente un emolumento sulla base di una contrattazione collettiva diversa da quella del comparto di appartenenza e, in quanto tale, non applicabile.

A cura di WST